martedì 25 aprile 2017

Conformità o non conformità





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CONFORMITA’ O NON CONFORMITA’ THIS IS THE QUESTION


Il  dubbio amletico  è rivolto a una questione che in prima istanza,  avrebbe ben poco da spartire con il settore immobiliare, ma senz’altro,  ben rappresenta il disagio dei proprietari di questi beni , sulla questione che si andrà a trattare.

Succede che con l’introduzione di recenti normative e protocolli di lavoro, il settore immobiliare sia colpito da un accanimento di adempimenti  burocratici, spesso ridondanti ,  che causano sempre più il disappunto dei proprietari immobiliari.

In particolare il focus è rivolto alle leggi 47/1985 et 122/2010, che impongono in capo al venditore immobiliare  un giuramento di conformità del bene alle predette normative,  o diversamente, un attestazione da parte di un tecnico abilitato, circa la  corrispondenza del  bene, del suo stato di fatto, ai permessi costruttivi, ed infine alle planimetrie depositate al catasto.

Poiché in buona parte delle compravendita,  i notai usavano raccogliere dette asseverazione dai proprietari immobiliari,  (chissà con quale cognizione di causa,  potevano giurare,  delle così complicate e delicate circostanze, come se tutti fossero,  geometri,  ingegneri o architetti), le quali sovente risultavano non corrette.

Infatti i professionisti del settore, in particolare gli studi notarili, si sono resi conto di tale problematica foriera di conseguenze  di natura, tecnica, amministrativa e  pure penale, e adottavano  pertanto e logicamente (solo la minoranza dei distretti notarili), un protocollo di lavoro che contasse, non più della dichiarazione dei  venditori,  bensì  la presenza della relazione di un tecnico abilitato,  che assevera la conformità edilizia e catastale del bene in ottemperanza agli obblighi citati dalle normative.

Ebbene,  emergono sempre più dalle relazioni dei tecnici incaricati nella realizzazione dell’attestato di conformità edilizia catastale, delle irregolarità, che in buona parte sono imputabili,  non all’attuale titolare del bene, bensì,  riconducibili all’impresa o al processo di costruzione.

Esattamente ci riferiamo al mancato deposito, presso gli uffici comunali preposti,  delle cosiddette varianti in corso d’opera, e  non potrebbe essere altrimenti , in quanto le difformità in oggetto,  riguardano:  prospetti, sagome,  forometria, dei fabbricati, anche la  sistematica variazione della disposizione interna di un intero piano tipo, etc.. 

Il paradosso è che in buona parte di questi casi,  successivamente alla comunicazione dell' impresa circa la fine lavori,  alcuni Comuni  non sempre virtuosi in merito a verifiche e controlli,  licenziavano comunque i permessi di abitabilità,  incuranti delle irregolarità perpetrate.

In una siffatta situazione,  il venditore si vede condannato in buona sostanza,  a sostenere una regolarizzazione dell’ente immobiliare, sebbene egli non abbia commesso alcunché, ed ironia della situazione,  anche in presenza di un  certificato di abitabilità che ne dovrebbe attestare la regolarità edilizia.

Tuttavia,  sono senz’altro genuine, le previsioni legislative delle predette normative, che  in un contesto programmatico hanno la loro efficacia, solo se supportate da meccanismi legislativi, che dovrebbero affrancare i venditori, in ordine alle lacune sopra denunciate, e non punirli per faccende di cui non sono rei.

 Ad ogni modo, l’Agenzia Immobiliare Francia, spinta sempre nel svolgere un’attività all’avanguardia del settore della mediazione immobiliare, ha stipulato delle convenzioni con studi tecnici, al fine di verificare la corrispondenza dei cespiti immobiliari, alle predette normative, e quindi scongiurare tutte le situazioni patologiche in ordine a quanto detto. 

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