CONFORMITA’ O NON CONFORMITA’ THIS IS
THE QUESTION
Il dubbio amletico è rivolto a una questione che in prima istanza,
avrebbe ben poco da spartire con il
settore immobiliare, ma senz’altro, ben
rappresenta il disagio dei proprietari di questi beni , sulla questione che si
andrà a trattare.
Succede che
con l’introduzione di recenti normative e protocolli di lavoro, il settore
immobiliare sia colpito da un
accanimento di adempimenti burocratici,
spesso ridondanti , che causano sempre
più il disappunto dei proprietari immobiliari.
In particolare
il focus è rivolto alle leggi 47/1985 et 122/2010, che impongono in capo al venditore
immobiliare un giuramento di conformità
del bene alle predette normative, o
diversamente, un attestazione da parte di un tecnico abilitato, circa la corrispondenza del bene, del suo stato di fatto, ai permessi
costruttivi, ed infine alle planimetrie depositate al catasto.
Poiché in
buona parte delle compravendita, i notai
usavano raccogliere dette asseverazione dai proprietari immobiliari, (chissà con quale cognizione di causa, potevano giurare, delle così complicate e delicate circostanze, come se tutti fossero, geometri,
ingegneri o architetti), le quali sovente risultavano non corrette.
Infatti i
professionisti del settore, in particolare gli studi notarili, si sono resi conto di
tale problematica foriera di conseguenze di natura,
tecnica, amministrativa e pure
penale, e adottavano pertanto e logicamente (solo la minoranza dei
distretti notarili), un protocollo di lavoro che
contasse, non più della dichiarazione dei
venditori, bensì la presenza della relazione di un tecnico abilitato, che
assevera la conformità edilizia e catastale del bene in ottemperanza agli
obblighi citati dalle normative.
Ebbene, emergono sempre più dalle relazioni dei
tecnici incaricati nella realizzazione dell’attestato di conformità edilizia catastale,
delle irregolarità, che in buona parte sono imputabili, non all’attuale titolare del bene, bensì, riconducibili all’impresa o al processo di costruzione.
Esattamente
ci riferiamo al mancato deposito, presso gli uffici comunali preposti, delle cosiddette varianti in corso d’opera, e non
potrebbe essere altrimenti , in quanto le difformità in oggetto, riguardano: prospetti, sagome, forometria, dei fabbricati, anche la sistematica variazione della disposizione
interna di un intero piano tipo, etc..
Il paradosso
è che in buona parte di questi casi,
successivamente alla comunicazione dell' impresa circa la fine lavori, alcuni Comuni
non sempre virtuosi in merito a verifiche e controlli, licenziavano comunque i permessi di
abitabilità, incuranti delle irregolarità perpetrate.
In una
siffatta situazione, il venditore si
vede condannato in buona sostanza, a sostenere una regolarizzazione dell’ente
immobiliare, sebbene egli non abbia commesso alcunché, ed ironia della situazione, anche in presenza di un certificato di abitabilità che ne dovrebbe
attestare la regolarità edilizia.
Tuttavia, sono senz’altro genuine, le previsioni
legislative delle predette normative, che in un contesto programmatico hanno la loro efficacia, solo se supportate da
meccanismi legislativi, che dovrebbero affrancare i venditori, in ordine alle
lacune sopra denunciate, e non punirli per faccende di cui non sono rei.
Ad ogni modo, l’Agenzia Immobiliare Francia, spinta sempre nel svolgere un’attività all’avanguardia del settore della mediazione immobiliare, ha stipulato delle convenzioni con studi tecnici, al fine di verificare la corrispondenza dei cespiti immobiliari, alle predette normative, e quindi scongiurare tutte le situazioni patologiche in ordine a quanto detto.